Regolamento d'Istituto

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Regolamento d'Istituto rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto, consiste nell'attuazione dello Statuto. Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

Il presente Regolamento si propone di assicurare all'interno dell'Istituto l'ordinato svolgersi delle diverse attività, nel comune interesse di tutta la collettività scolastica.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti:

  1. a comportarsi in modo da contribuire alla crescita culturale, sociale e politica comune, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno;
  2. ad agire, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio per tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni.
  3. a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 2

E' vietata, in base alle Leggi e norme vigenti e, perché incompatibile con una forma di corretto confronto politico, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto.

Art. 3

L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente.

Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che venisse presentata e, ove approvata dall'organismo competente, ne promuoveranno l'attuazione.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 4

A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica.

Ciascuno si assume la responsabilità di quanto dice e scrive.

Art. 5

Tutte le componenti presenti nell'Istituto hanno il diritto di espor­re le loro idee e valutazioni, mediante manifesti o documenti affissi negli appositi spazi. In casi eccezionali gli spazi assegnati potran­no essere ampliati.

Ogni manifesto o documento, sia a contenuto tecnico che politico:

  1. non sarà soggetto a censura preventiva;
  2. dovrà essere sottoscritto con la sigla e la firma del responsabi­le, ove sia opera di un gruppo, con la firma completa dell'estensore, quando si tratti di iniziative di singoli o di gruppi occasionalmente costituiti;
  3. dovrà essere datato e restare affisso per non meno di quattro giorni lavorativi;
  4. non dovrà contenere riferimenti offensivi a persone;
  5. dovrà rispettare le norme generali per la stampa, le regole della corretta convivenza civile e scolastica, nonché quanto disposto dal presente Regolamento.

Ogni manifesto o documento che contravvenga alle norme verrà rimosso. Ogni decisione in merito è di competenza del Dirigente Scolastico..

Art. 6

E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, previa autorizzazione della Direzione e accordo circa le modalità della diffusione stessa, che avrà luogo, preferibilmente, sulla Bacheca elettronica.

Art. 7

Gli studenti, a livello di classe o di gruppo costituito da almeno 15 unità, hanno il diritto di chiedere alla Direzione che un loro studio o ricerca a carattere culturale e di interesse generale venga diffuso all'interno dell'istituto. Il carattere culturale e l'interesse generale del documento dovranno essere riconosciuti rispettivamente dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di Istituto.

Art. 8

Gli Organi Collegiali e le Assemblee di Istituto, dei genitori e degli studenti, hanno la facoltà di diffondere all'interno dell'isti­tuto propri documenti, avvalendosi dei mezzi tecnici della scuola per la riproduzione delle copie, secondo le norme fissate dal Regolamento o stabilite caso per caso dal Consiglio di Istituto. I Consigli di classe hanno la facoltà di distribuire propri documenti nell'ambito delle rispettive classi.

Art. 9

Le convocazioni, gli ordini del giorno, i comunicati concernenti le riunioni ufficiali degli Organi Collegiali sono diffusi mediante piattaforma elettronica.

DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

Art. 10

Agli studenti e a tutte le componenti dell'Istituto è consentito costituire all'interno della scuola liberi gruppi e associazioni, regolando in modo autonomo la propria attività e nominando annualmen­te un responsabile per i rapporti con la Direzione e con le altre componenti.

Art. 11

Gruppi e associazioni possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente. La richiesta deve essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le riunioni di gruppi ed associazioni, delle tre componenti del Liceo, in mancanza di deroghe esplicite, devono svolgersi al di fuori della normale attività didattica e in orario extracurriculare.

Art. 12

La partecipazione alle assemblee studentesche previste dalla vigente legislazione agli artt.42 e seguenti del D.P.R. 31/5/74 n.416 è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile, affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e politico-sociale.

Art. 13

Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico è così regolato:

  1. le assemblee di classe (due ore mensili) sono convocate previa presentazione al Dirigente, con almeno tre giorni di anticipo, dell'ap­posito modulo compilato in ogni sua parte.
  2. l'assemblea generale degli studenti ( 5 ore mensili ) viene convo­cata con la presentazione al Dirigente della richiesta di convocazione firmata da almeno il 10% degli studenti. Tale richiesta va fatta con non meno di 7 giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi;
  3. le assemblee generali hanno durata predeterminata.
  4. alle assemblee generali può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con anticipo minimo di 5 giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto, deputato ad autorizzare detta partecipazione.
  5. per motivi gravi il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le assemblee in data diversa da quella indicata dagli studenti, con un rinvio non superio­re a 5 giorni, salvo che il rinvio medesimo non faccia cadere la data nel mese successivo.

Art. 14

Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica.

Art. 15

I genitori hanno il diritto di riunirsi nel Liceo in orario extracurriculare sia in assemblea generale sia in assemblea di classe, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 16

Il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi prime sentiti i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte formulate di anno in anno dal Collegio dei Docenti.

Art. 17

Il cambiamento di sezione è di competenza del Dirigente Scolastico che potrà concederlo in base a richiesta scritta e motivata presentata dallo studente maggiorenne o dalla famiglia dello studente minorenne, sentiti i Consigli di Classe interessati con la sola componente Docenti, rispettando l'equilibrio numerico delle classi parallele. E' vietato il cambiamento di sezione ad anno scolastico iniziato (dopo il mese di settembre), salvo che per motivi gravi e solo col parere favorevole dei due Consigli di Classe interessati al cambia­mento.

FREQUENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 18

Tutti gli studenti devono sempre avere con sé il "LIBRETTO DELLO STUDENTE".

Art. 19

L'Istituto sarà aperto con 10 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni

Si ricorda agli studenti che l'inizio delle lezioni è alle h. 8.10. Sono tollerati 10 minuti di ritardo solo in casi eccezionali (ad es. infortuni)

Art. 20

Per gli studenti frequenza e partecipazione alla vita scolastica sono un diritto e un dovere e pertanto sono obbligatorie. Dopo ogni assenza, comunque motivata, gli studenti minorenni sono tenuti a dimostrare, utilizzando l'apposito libretto, che la famiglia ne è al corrente. Gli studenti maggiorenni possono firmare di persona le giustificazioni. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate al Docente della 1^ ora che si occuperà della relativa trascrizione sul Registro di Classe

Art. 21

Gli studenti che superano il numero limite di ore di assenza previsto dall'art. 14 comma 7 del D.P.R. n.122/2009, non saranno ammessi allo scrutinio finale, fatte salve le deroghe ministeriali, approvate dal Collegio docenti

Art. 22

L'entrata e l'uscita fuori orario devono ritenersi evento eccezionale. Gli studenti potranno entrare alla 2^ ora di lezione o uscire con un'ora di anticipo sull'orario previsto solo se muniti di richiesta scritta sull'apposito libretto, firmata dai genitori (o dallo studente se maggiorenne).

Le richieste di permesso di entrata fuori orario devono essere controfirmate e registrate dal docente della 2^ ora. Le richieste di permesso di uscita anticipata devono essere presentate al docente dell'ora interessata, il quale le annoterà sul Registro di Classe.  Entrate ed uscite eccedenti l'ora sono da considerarsi straordinarie, dovranno quindi essere autorizzate dalla Direzione e comunque non potranno superare il numero di tre nell'anno scolastico. In ogni caso le richieste di permessi di entrata e/o uscita in totale non potranno essere più di 8 nell'arco dell'anno scolastico.

Art. 23

Durante le lezioni, gli studenti potranno allontanarsi dall'aula solo in via eccezionale ed esclusivamente se autorizzati dall'insegnante e dovranno rimanere in classe durante il cambio dell'ora. I docenti, a loro volta, dovranno effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile.

L'accesso all'Aula Professori è vietato agli studenti, che devono eventualmente rivolgersi al personale non docente.

USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

Art. 24

Non è consentito agli studenti mantenere in funzione (acceso) e utilizzare il cellulare all’interno della scuola salvo nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. L'uso del cellulare durante la l’orario scolastico è sanzionato secondo quanto indicato dal presente regolamento.

Con gradualità crescente le studentesse e gli studenti sono sanzionati attraverso la modalità del richiamo, nell’apposita sezione del Registro Elettronico, della nota disciplinare con contemporanea convocazione a scuola di chi esercita la responsabilità genitoriale, della sospensione, a partire da 1 giornata fino ad un massimo di 10 giornate, sempre con contemporanea convocazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Qualora la studentessa/lo studente venga colto ad usare il cellulare durante le verifiche scritte e/o orali, oltre ai provvedimenti sopra indicati, il compito viene ritirato, non corretto e valutato in modo gravemente insufficiente e l’eventuale prova orale viene interrotta e valutata in modo gravemente insufficiente. Eventuale reiterazione di tale comportamento comporta l'adozione di più severe sanzioni disciplinari.

All'interno della scuola è comunque fatto esplicito divieto di acquisire – mediante dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 25

I locali, l'arredamento, le dotazioni didattiche, strumentali, audio­visive e bibliografiche, esistenti nell'Istituto sono a disposizione di tutta la comunità scolastica. A nessuno è consentito farne uso esclusivo.

Il personale non effettuerà la pulizia dei sottobanchi in cui siano state lasciate cartacce ed altro e segnaleranno la presena di scritte prima al Coordinatore di Classe, poi alla Direzione.

Come in tutti gli Uffici Pubblici, nell'Istituto è vietato fumare (L.3/2003 e succ. aggiornamenti). Il divieto è esteso a tutte le pertinenze, anche all'aperto (ad esempio nei cortili). I trasgressori verranno puniti a norma di legge sia dal punto di vista amministrativo (sanzione pecuniaria) sia dal punto di vista disciplinare.

Art. 26

Chiunque danneggi il patrimonio dell'Istituto è tenuto a risarcire il danno:

  1. in caso che il responsabile o i responsabili non vengano indivi­duati, sarà la classe, come gruppo sociale ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
  2. nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto c)
  3. qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servi­zi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
  4. se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio o l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
  5. E' compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verifi­catisi, e comunicare per lettera  agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la parte spettante;
  6. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al Bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso - anche parziale - delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia -ove possibile- attraverso interventi diretti in economia.
  7. all'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe effettuerà con gli studenti una ricognizione della situazione di banchi e suppellettili e ne annoterà l'esito sul registro di classe

Art. 26 bis (Delibera n.109 del Consiglio di istituto del 05/11/2025)

Il presente articolo sostituisce e integra gli articoli 5 (mancanze disciplinari), 6 (sanzioni) e 7 (organi
competenti) del Regolamento disciplinare.

1. Mancanze disciplinari
I comportamenti contrari a quanto previsto del presente regolamento (di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235) si configurano come mancanze disciplinari. Costituiscono, per esempio, mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

a) ritardi non giustificati;

b) assenze non giustificate;

c) mancanza del materiale didattico occorrente;

d) non rispetto dei compiti assegnati a casa;

e) comportamento non corretto durante le lezioni;

f) utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico;

g) mancato rispetto del divieto di fumo;

h) linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri;

i) mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico;

l) danni a materiali, arredi e strutture;

m) mancanza di rispetto nei confronti dei componenti della comunità scolastica;

n) comportamenti aggressivi nei confronti dei componenti della comunità scolastica;

o) comportamenti di rilevanza penale.

1.2 In caso di mancanze disciplinari, gli organi preposti (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto) valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni.
1.3 Le reiterazioni delle infrazioni provocano il passaggio ad una sanzione superiore rispetto a quella comminata in precedenza.
1.4 Gli organismi competenti valuteranno caso per caso e potranno motivatamente non attenersi a una corrispondenza automatica tra l’elenco delle mancanze e l’elenco delle sanzioni .

2. Sanzioni
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

a) richiamo sul registro elettronico (per le mancanze relative alle lettere a-f)

b) nota disciplinare sul registro elettronico (per le mancanze relative alle lettere e-i)

c) allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni (per le mancanze relative alle lettere l-m)

d) allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni (per le mancanze relative alle lettere n-o)

e) allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni (per le mancanze relative alle lettere n-o)

f) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi (per le mancanze relative alla lettera o).

2.1 Sospensioni da uno a due giorni
In caso di sospensione dalle lezioni fino a due giorni, lo studente allontanato dalle lezioni partecipa ad attività educative di carattere formativo, secondo un progetto individualizzato approvato dal Consiglio di classe.
Le attività possono comprendere:

a. Scelta, in accordo con il referente e il coordinatore di classe, di un tema formativo che consenta di riflettere su quanto accaduto relativo alla cittadinanza responsabile, al rispetto dell’ambiente, alla comunicazione non violenta.

b. Partecipazione ad un momento di riflessione guidata dal Referente sulle regole vigenti nell’ambito scolastico.

c. Rielaborazione in forma scritta o multimediale in relazione al tema indicato dal CdC tramite il Coordinatore, finalizzata a una riflessione personale e a un impegno di miglioramento.

d. Presentazione alla classe della rielaborazione in un momento di riflessione comune, se ritenuto opportuno dal consiglio di classe.

e. Riflessione conclusiva con il referente.

f. Collaborazione con il personale scolastico in attività di cura e valorizzazione degli spazi comuni (biblioteca, laboratori, aule, cortile). Le attività sono concordate con il referente e documentate in un diario delle azioni svolte, controfirmato dal coordinatore.

2.2 Sospensioni da tre a quindici giorni
Nel caso di sospensione dalle lezioni di durata compresa tra 3 e 15 giorni, la scuola garantisce che l’allontanamento temporaneo dalle lezioni mantenga un valore educativo e formativo.
Le attività previste in caso di allontanamento dalle lezioni tra 3 e 15 giorni, inserite all’interno del Piano mtriennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti previsti, e della mancata presentazione di manifestazioni di interesse agli enti preposti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica come di seguito indicate.
Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni, lo studente è tenuto a svolgere un percorso di riflessione personale e di impegno verso la comunità scolastica, articolato come segue:

a. Partecipazione ad un momento di riflessione guidata dal Referente sulle regole vigenti nell’ambito scolastico.

b. Lettura di un testo significativo: Lo studente sceglie, in accordo con il referente e il coordinatore di classe, un testo di valore formativo o etico, tra quelli proposti dal Consiglio di classe (ad esempio opere di narrativa, saggi brevi o testi che trattano temi quali la responsabilità, la giustizia, la libertà o la solidarietà etc). La scelta viene motivata e approvata dal referente e dal coordinatore di classe

c. Riassunto e rielaborazione personale: entro la fine del periodo di sospensione, lo studente redige:
● un riassunto strutturato del testo letto, evidenziandone i contenuti principali e i messaggi educativi;
● una riflessione personale che colleghi le tematiche del testo all’esperienza vissuta, alle proprie azioni e ai valori della convivenza civile, che può essere presentata in forma scritta e/o multimediale al Consiglio di Classe.

d. Condivisione con la classe: al rientro, se ritenuto opportuno dal consiglio di classe, in un momento concordato con il docente coordinatore, lo studente presenta alla propria classe una sintesi del percorso svolto, condividendo le riflessioni emerse. Questa attività ha lo scopo di promuovere la consapevolezza collettiva e di trasformare l’esperienza sanzionatoria in occasione di crescita per l’intero gruppo.

e. Attività di supporto alla comunità scolastica: parallelamente al lavoro di lettura e riflessione, lo studente partecipa ad attività di servizio alla comunità scolastica, che possono includere:
● collaborazione nella cura e riordino di spazi comuni (biblioteca, laboratori, aree studio);
● assistenza in attività di supporto organizzativo o logistico per progetti o eventi scolastici;
● partecipazione a iniziative di solidarietà o volontariato interno promosse dal Liceo.
Le attività sono concordate con il referente e documentate in un diario delle azioni svolte, controfirmato dal coordinatore.

f. Restituzione finale: al termine del periodo di sospensione, lo studente presenta una relazione conclusiva che riassuma le esperienze svolte e le riflessioni maturate. Il documento, condiviso con il referente, il coordinatore di classe e la Dirigente Scolastica o suo delegato, entra a far parte del fascicolo personale come testimonianza del percorso educativo intrapreso.

g. Riflessione conclusiva con il Referente: le attività previste per le sospensioni da 3 a 15 giorni intendono coniugare la responsabilizzazione individuale con il senso di appartenenza alla comunità scolastica, favorendo il recupero educativo e relazionale dello studente.

2.3 Sospensioni superiori ai quindici giorni
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, quanto indicato per le sospensioni da tre a quindici giorni.

3. Organi competenti ad adottare le sanzioni
Il docente, il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto sono gli organi competenti ad adottare le sanzioni così come definito dalla normativa vigente: «Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano”.
Le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che prevedono un allontanamento superiore a 15 giorni e/o l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 27

All'inizio dell'anno scolastico ogni classe viene dotata di una chiave per consentire la chiusura dell'aula quando gli studenti accedono alle aule speciali, onde evitare eventuali danneggiamenti. Detta chiave dovrà essere restituita in segreteria a fine anno.

In orario scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature è riservato in via esclusiva all'attività didattica. Pertanto è regolato dalla Direzione, in accordo con i criteri fissati dal Collegio dei Docen­ti.

Fuori dell'orario scolastico il Consiglio di Istituto ha facoltà di concedere a terzi l'uso dei locali e delle attrezzature, in base ad una delibera ad hoc oppure tramite decisione della Direzione, nei casi eventualmente delegati (in base a delibera).

La concessione non può comunque essere accordata qualora sia di pregiudizio per le attività didattiche, parascolastiche ed extracurricolari istituzionali.

Art. 28

La concessione all'uso dei locali e delle attrezzature implica che l'utente provveda a:

  1. custodire i locali ed i beni affidati in uso;
  2. pulire accuratamente i locali al termine dell'uso;
  3. ricostituire quanto danneggiato;
  4. provvedere al pagamento delle quote di concessione all'uso, se dovute, in base alle tariffe fissate dall'Amministrazione Provincia­le;
  5. terminare in ogni caso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature entro le ore 17.30 o, solo per l'Aula Magna, entro le ore 23.30.

La mancata osservanza dei predetti obblighi autorizza il Consiglio d'Istituto a revocare d'ufficio la concessione.

Art. 29

Per quanto riguarda l'uso dei computer, fotocopiatrici e ciclostile, il Dirigente ha il compito di accertare e riconoscere la conformità al presente regolamento e il carattere obiettivamente didattico-culturale o informativo dei documenti che si intendono ottenere oltre che di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 30

Le componenti scolastiche che intendono utilizzare le attrezzature di cui all'art. precedente debbono:

  1. rifondere alla cassa dell'Istituto il costo del materiale di consumo utilizzato, salvo diversa delibera del Consiglio di Istituto;
  2. provvedere direttamente al lavoro manuale di stesura, stampa, sepa­razione dei documenti. Il personale non docente dell'Istituto, coordinato dalla segreteria, provvederà unicamente a distribuire i documenti classe per classe, sulla base delle intestazioni apposte.

Art. 31

Il funzionamento della Biblioteca è parte integrante dell'attività scolastica e può validamente operare per la formazione culturale e civile degli studenti.

Tutti i docenti sono impegnati a contribuire al buon funzionamento della Biblioteca. La Biblioteca è agibile solo in orario scolastico e tutti possono fruirne nel rispetto dei diritti altrui, in un clima di civile e solidale convivenza.

Sono ammessi al prestito e alla consultazione  docenti, studenti, non docenti in qualità di soci senza contributi.

Il prestito è limitato, salvo casi eccezionali, ad una sola opera per gli studenti, a non più di due opere per i docenti. I testi dovranno essere restituiti entro 10 giorni. I prestiti possono essere rinnovati se l'opera non sia stata chiesta da altri. In caso di necessità particolari il prestito potrà essere abbreviato.

Il Dirigente, dopo debita informazione, prende provvedimenti contro gli utenti in ritardo e pretende la restituzione. In linea di massima i provvedimenti sono: primo ritardo, ammenda di € 1 per ogni settimana di ritardo; recidiva, esclusione dal prestito per un tempo proporzionale ai ritardi.

Chiunque danneggi o smarrisca le opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire il costo di ricostituzione. Testi vari o facenti parte di collane possono non essere ammessi al prestito. E' possibile ottenere a pagamento fotocopie di pagine dei libri non ammessi al prestito.

APERTURA SCUOLA AL POMERIGGIO

Art. 32

Per facilitare il confronto di idee e l'approfondimento dello studio personale, è consentito l'accesso alle aule in orario pomeridiano.

Il Dirigente, su presentazione di esplicita richiesta, prende provvedimenti per l'assegnazione di personale di controllo.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge dell'ordinamento dello Stato italiano.

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

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